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4. Dic. 1828.

[4423,2]  L'esclusione dello straniero e del suddito dai diritti (quantunque naturali e primitivi) del cittadino e della nazion dominante, esclusione caratteristica di tutte le legislazioni antiche, di tutte le legislazioni appartenenti ad una mezza civiltà; esclusione fondata implicitamente in una opinione d'inferiorità di natura delle  4424 altre razze d'uomini alla dominante o cittadina, ed esplicitamente basata sopra questo principio, e ridotta a teoria {e dottrina} scientifica e filosofica per la prima volta che si sappia (come tante altre opinioni e cognizioni del suo tempo) da Aristotele nella Politica (opera citata spesso da Niebuhr nella Storia Romana come genuina d'Aristotele); questa esclusione, dico, è manifestissima in tutte le legislazioni de' bassi tempi, nelle quali il favor della legge in difesa delle proprietà o delle persone, ed ogni altro diritto, era quasi esclusivamente per li soli nobili. In Francia un nobile che uccidesse un ignobile, non aveva altra pena che di gettare cinque soldi sulla sepoltura dell'ucciso: tale era la legge. (Courier.) Così di tutti gli altri diritti. Ed è ben noto che le legislazioni moderne non sono ancora {ben} purgate di questo lor vizio originale di distinguere due razze d'uomini, nobili e ignobili ec. Ora i nobili, com'è osservato da' giurisconsulti e storici, sono per lo più e quasi totalmente, in quelle semibarbare legislazioni, sinonimo di liberi, d'ingenui, di cittadini, {+di burghers in Germania, (Niebuhr, Stor. rom. p. 283.)} nazionali, appartenenti alla nazion dominante, e per la quale son fatte le leggi; e gl'ignobili non sono in origine che stranieri, sudditi, servi, membri della nazione vinta e conquistata. Tutte le deplorate perversità delle legislazioni de' bassi tempi e moderne, relative alla nobiltà (sinonimo d'ingenuità, nazionalità) provengono da quel principio di distinzione tra cittadino e straniero relativamente ai diritti dell'uomo, che abbiamo spesso considerata ne' più antichi popoli. Qua pure appartiene la legislazione turca relativamente ai raja, cioè schiavi, cioè greci, vinti e conquistati, uomini considerati diversi da' turchi. (4. Dic. 1828.).