[2254,1] Che se l'ospitalità, e il diritto degli ospiti fu
garantito ordinariamente dalle leggi antiche, in quanto non si permetteva di
violare colui (forestiero o nazionale, ma per lo più nazionale) che si ammetteva in sua casa, ec. ec. questa
legge, questa opinione, che faceva considerar l'ospizio come sacro, e
raccomandava i diritti degli ospiti agli Dei Signori e legislatori universali del mondo, non era effetto
di natura, nè innata, ma opera del puro ragionamento, il quale dimostrava, che
avendo l'uomo in società, spesse volte bisogno di portarsi o trovarsi fra
forestieri, e sotto legislazioni diverse dalla sua, egli sarebbe stato sempre in
pericolo, se viceversa ai forestieri che capitavano in sua patria, non avesse
renduto i doveri dell'ospitalità ec. E queste considerazioni non innate, non
derivate da una legge
2255 naturale, da una morale
ingenita, ma dal puro raziocinio e calcolo dell'utile e del necessario, dietro
le circostanze esistenti nella società, queste considerazioni, dico, sono tutto
il fondamento delle pretese leggi eterne ed universali costituenti il diritto
(preteso assoluto) delle genti, dell'uomo, della guerra e della pace ec.
(15. Dic. 1821.).