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15. Dic. 1821.

[2252,1]  Che il privato verso il privato straniero, e massimamente nemico, sia tenuto nè più nè meno a quei medesimi doveri sociali, morali, di commercio ec. a' quali è tenuto verso il compatriota o concittadino, e verso quelli che sono sottoposti ad una legislazione comune con lui; che esista insomma una legge, un corpo di diritto universale che abbracci tutte le nazioni, ed obblighi l'individuo nè più nè meno verso lo straniero che verso il nazionale; questa è un'opinione che non ha mai esistito prima del Cristianesimo; ignota ai filosofi antichi i più filantropi, ignota non solo, ma evidentemente e positivamente esclusa da tutti gli antichi legislatori i più severi, e pii, e religiosi, da tutti i più puri moralisti (come Platone) da tutte le più sante religioni e legislazioni,  2253 compresa quella degli Ebrei. Se in qualche nazione antica, o moderna selvaggia, la legge o l'uso vieta il rubare, ciò s'intende a' proprii compatrioti, (secondo quanto si estende questo[questa] qualità; perciocchè ora si stringe a una sola città, ora ad una nazione benchè divisa, come in grecia ec.) e non mica al forestiere che capita, o se vi trovate in paese forestiere. {+V. il Feith, Antiquitates homericae, nel Gronovio, sopra la pirateria ec. λῃστεία, usata dagli antichissimi legalmente e onoratamente cogli stranieri.} Così dico dell'ingannare, mentire ec. ec. Infatti osservate che fra popoli selvaggi, ordinariamente virtuosissimi al loro modo, e pieni de' principii di onore e di coscienza verso i loro paesani ec. i viaggiatori hanno sempre o assai spesso trovato molta inclinazione a derubarli, ingannarli ec. eppure i loro costumi non erano certamente corrotti. V. le storie della conquista del Messico circa l'usanza menzognera di quei popoli i meno civilizzati. Parimente trovandosi gli antichi o i selvaggi in terra forestiera, non  2254 hanno mai creduto di mancare alla legge, danneggiando gli abitatori in qualunque modo.
[2254,1]  Che se l'ospitalità, e il diritto degli ospiti fu garantito ordinariamente dalle leggi antiche, in quanto non si permetteva di violare colui (forestiero o nazionale, ma per lo più nazionale) che si ammetteva in sua casa, ec. ec. questa legge, questa opinione, che faceva considerar l'ospizio come sacro, e raccomandava i diritti degli ospiti agli Dei Signori e legislatori universali del mondo, non era effetto di natura, nè innata, ma opera del puro ragionamento, il quale dimostrava, che avendo l'uomo in società, spesse volte bisogno di portarsi o trovarsi fra forestieri, e sotto legislazioni diverse dalla sua, egli sarebbe stato sempre in pericolo, se viceversa ai forestieri che capitavano in sua patria, non avesse renduto i doveri dell'ospitalità ec. E queste considerazioni non innate, non derivate da una legge  2255 naturale, da una morale ingenita, ma dal puro raziocinio e calcolo dell'utile e del necessario, dietro le circostanze esistenti nella società, queste considerazioni, dico, sono tutto il fondamento delle pretese leggi eterne ed universali costituenti il diritto (preteso assoluto) delle genti, dell'uomo, della guerra e della pace ec. (15. Dic. 1821.).