4. Dic. 1828.
[4423,2] L'esclusione dello straniero e del suddito dai
diritti (quantunque naturali e primitivi) del cittadino e della nazion
dominante, esclusione caratteristica di tutte le legislazioni antiche, di tutte
le legislazioni appartenenti ad una mezza civiltà; esclusione fondata
implicitamente in una opinione d'inferiorità di natura delle
4424 altre razze d'uomini alla dominante o cittadina, ed
esplicitamente basata sopra questo principio, e ridotta a teoria {e dottrina} scientifica e filosofica per la prima volta
che si sappia (come tante altre opinioni e cognizioni del suo tempo) da Aristotele nella Politica
(opera citata spesso da Niebuhr nella Storia Romana come genuina d'Aristotele); questa esclusione, dico, è
manifestissima in tutte le legislazioni de' bassi tempi, nelle quali il favor
della legge in difesa delle proprietà o delle persone, ed ogni altro diritto,
era quasi esclusivamente per li soli nobili. In Francia
un nobile che uccidesse un ignobile, non aveva altra pena che di gettare cinque
soldi sulla sepoltura dell'ucciso: tale era la legge. (Courier.) Così di tutti gli altri diritti. Ed è ben
noto che le legislazioni moderne non sono ancora {ben}
purgate di questo lor vizio originale di distinguere due razze d'uomini, nobili
e ignobili ec. Ora i nobili, com'è osservato da' giurisconsulti e storici, sono
per lo più e quasi totalmente, in quelle semibarbare legislazioni, sinonimo di
liberi, d'ingenui, di cittadini, {+di
burghers in Germania, (Niebuhr,
Stor. rom. p. 283.)} nazionali,
appartenenti alla nazion dominante, e per la quale son fatte le leggi; e
gl'ignobili non sono in origine che stranieri, sudditi, servi, membri della
nazione vinta e conquistata. Tutte le deplorate perversità delle legislazioni
de' bassi tempi e moderne, relative alla nobiltà (sinonimo d'ingenuità, nazionalità) provengono da quel
principio di distinzione tra cittadino e straniero relativamente ai diritti
dell'uomo, che abbiamo spesso considerata ne' più antichi popoli. Qua pure
appartiene la legislazione turca relativamente ai raja, cioè schiavi, cioè
greci, vinti e conquistati, uomini considerati diversi da' turchi. (4.
Dic. 1828.).